Procedura semplificata condono Roma: SICER e tempi 2026
La procedura semplificata consente di definire tramite SICER una domanda di condono edilizio già presentata a Roma in occasione dei condoni del 1985, 1994 o 2003. Non apre un nuovo condono e non regolarizza automaticamente lavori recenti. Il proprietario accede con identità digitale, incarica un tecnico accreditato, verifica il fascicolo e trasmette la relazione asseverata con i documenti e i pagamenti richiesti.
Risposta rapida. Nel 2026 Roma Capitale ha riformato il procedimento: il controllo sostanziale è previsto in 120 giorni per i casi che lo richiedono, mentre l’Amministrazione stima la conclusione in 60 giorni per circa il 55% delle pratiche sottoposte al solo controllo formale. Sono tempi del percorso amministrativo, non una garanzia automatica valida per qualsiasi fascicolo.
Cos’è la procedura semplificata per il condono a Roma
È il percorso digitale previsto da Roma Capitale per accelerare la definizione delle istanze di condono ancora pendenti. La richiesta viene predisposta da un tecnico incaricato mediante una relazione asseverata: il professionista ricostruisce la pratica, controlla dati, titolarità e documenti, calcola gli importi dovuti e assume la responsabilità delle dichiarazioni tecniche trasmesse.
La procedura nasce nell’ambito del regolamento capitolino approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 40/2019 ed è gestita attraverso la piattaforma SICER. La riforma annunciata il 17 aprile 2026 ha eliminato il precedente sorteggio casuale e la soglia dei 450 metri cubi usata per selezionare i controlli approfonditi.
Condono pendente e CILA tardiva non sono la stessa procedura
| Situazione | Procedura da valutare | Presupposto essenziale |
|---|---|---|
| Domanda di condono presentata negli anni previsti dalle leggi speciali e mai definita | Procedura semplificata SICER | Esistenza di un’istanza storica valida e ancora pendente |
| Opere interne non strutturali eseguite senza CILA | CILA tardiva, se ricorrono i presupposti | Lavori riconducibili all’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 |
| Difformità strutturali, ampliamenti o opere maggiori | Verifica urbanistica specifica | Individuazione del titolo e della disciplina applicabile al caso concreto |
La procedura SICER non può essere utilizzata per presentare oggi una nuova domanda di condono. Se il problema riguarda opere interne recenti realizzate senza comunicazione, il riferimento è la guida distinta sulla CILA tardiva a Roma.
Quali domande possono essere trattate tramite SICER
Roma Capitale indica le istanze presentate ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003, quest’ultima attuata nel Lazio dalla legge regionale n. 12/2004. La presenza di una vecchia domanda non comporta però, da sola, l’accoglimento: occorre verificare legge di riferimento, data e consistenza dell’abuso, cause ostative, vincoli, versamenti e completezza del fascicolo.
Chi può avviare la procedura
Il cittadino titolare della pratica accede ai servizi online di Roma Capitale con SPID, CIE o CNS e conferisce l’incarico a un tecnico registrato. Se proprietà o avente titolo sono cambiati, il fascicolo deve essere preliminarmente allineato mediante le funzioni disponibili in SICER e la documentazione che prova la legittimazione.
Quando una pratica non è pronta per l’invio
Prima della richiesta semplificata possono emergere dati anagrafici o tecnici incoerenti, documenti mancanti, pagamenti non riconciliati, titolarità non aggiornata o necessità di reperire il fascicolo digitale. In questi casi è opportuno completare l’istruttoria tecnica prima di trasmettere l’asseverazione: una pratica formalmente incompleta può generare integrazioni e allungare i tempi.
SICER e SIPRE: due funzioni diverse
SICER è la piattaforma operativa per consultare i dati della domanda, conferire l’incarico, correggere o aggiornare informazioni, effettuare i pagamenti previsti, presentare la richiesta e scaricare il titolo quando il procedimento si conclude positivamente.
SIPRE viene utilizzato per richiedere l’accesso alla documentazione digitalizzata del fascicolo. Recuperare gli atti è spesso il primo passaggio tecnico, perché consente di confrontare domanda originaria, elaborati, ricevute, integrazioni e stato dei luoghi.
Procedura semplificata condono Roma: i passaggi
- Identificare la pratica. Occorrono numero della domanda, legge di condono e dati dell’immobile.
- Verificare il titolare. Proprietà, successioni, deleghe e avente titolo devono essere documentati e coerenti.
- Incaricare il tecnico. Il cittadino delega in SICER un professionista accreditato.
- Ricostruire il fascicolo. Se necessario si richiedono tramite SIPRE domanda, elaborati e documenti già depositati.
- Controllare lo stato reale. Il tecnico confronta opere oggetto di condono, consistenza attuale, dati catastali e vincoli.
- Correggere i dati. Eventuali errori o variazioni devono essere gestiti con le funzioni e i moduli previsti dal servizio.
- Predisporre l’asseverazione. La documentazione cambia in base alla legge di condono applicabile e alle caratteristiche dell’abuso.
- Determinare i pagamenti. Si verificano oblazione, oneri, diritti di segreteria, bolli e possibili conguagli.
- Trasmettere e monitorare. La richiesta viene inviata in SICER e il tecnico gestisce eventuali integrazioni.
- Scaricare il titolo. Se l’esito è positivo e gli importi risultano assolti, il titolo è reso disponibile nel fascicolo virtuale.
Quali documenti deve controllare il tecnico
- domanda originaria e ricevuta di presentazione;
- numero e legge di riferimento del condono;
- titolo di proprietà, successione o altro documento di legittimazione;
- elaborati grafici, dichiarazioni e fotografie depositate;
- ricevute di oblazione, oneri e precedenti integrazioni;
- visura e planimetria catastale aggiornate;
- documentazione sui vincoli e gli eventuali pareri;
- rilievo dello stato attuale dell’immobile;
- eventuali atti, dinieghi, sospensioni o richieste dell’Ufficio Condono.
L’elenco concreto dipende dalla legge di condono e dal tipo di abuso. Roma Capitale pubblica guide e modulistica separate per le diverse annualità, che il tecnico deve usare nella versione disponibile al momento della presentazione.
Controllo formale e controllo sostanziale dopo la riforma 2026
Il controllo formale verifica completezza, coerenza dei dati e presenza degli elementi richiesti. Il controllo sostanziale approfondisce invece i presupposti tecnici e giuridici della sanabilità.
Secondo l’annuncio ufficiale di Roma Capitale del 17 aprile 2026, i controlli sostanziali non vengono più selezionati con sorteggio e non dipendono più dalla vecchia soglia di 450 metri cubi. Sono previsti per abusi in aree soggette a vincolo archeologico o paesaggistico e quando durante l’istruttoria emergono dubbi concreti.
Quanto dura la procedura nel 2026
| Percorso | Indicazione di Roma Capitale | Cosa può incidere |
|---|---|---|
| Solo controllo formale | Conclusione stimata in 60 giorni per circa il 55% delle pratiche | Completezza del fascicolo, pagamenti, coerenza dei dati e assenza di criticità |
| Verifica sostanziale | Termine ridotto da 180 a 120 giorni | Vincoli, pareri, dubbi istruttori, integrazioni e complessità dell’abuso |
| Pratica da ricostruire | Nessun tempo standard affidabile prima dell’invio | Accesso agli atti, titolarità, documenti mancanti e difformità tra fascicolo e stato attuale |
Il vecchio titolo dell’articolo, che prometteva il “ritiro in 180 giorni”, non è più corretto. Il termine di 120 giorni riguarda la fase sostanziale del percorso riformato; i 60 giorni sono una stima dell’Amministrazione per una quota delle pratiche formali, non un termine assicurato in ogni caso.
Silenzio assenso: cosa va verificato
SICER consente anche di richiedere il perfezionamento del titolo formato per silenzio assenso. La riforma 2026 prevede una certificazione ufficiale di Roma Capitale, utile a rendere documentabile l’esito nei rapporti con notai, acquirenti e istituti di credito.
Il silenzio assenso non va però presunto solo perché è trascorso del tempo. Devono essere verificati presupposti normativi, completezza della domanda, documentazione, versamenti e assenza di cause ostative. La certificazione amministrativa non sostituisce il controllo tecnico del fascicolo.
Pagamenti e costo della definizione
Non esiste un costo unico valido per tutte le pratiche. Il totale può comprendere oblazione e relativi conguagli, oneri concessori, diritti di segreteria, imposta di bollo, eventuali diritti per accesso agli atti e compenso del tecnico.
Dal 1° febbraio 2026 Roma Capitale richiede il pagamento preventivo dei diritti di segreteria per le istanze presentate con procedura semplificata. L’importo è quello calcolato da SICER oppure, se il sistema non lo determina, la quota minima prevista dalla disciplina capitolina, con possibile conguaglio al rilascio del titolo.
Da cosa dipende il compenso professionale
Il compenso varia in base alla legge di condono, reperibilità del fascicolo, numero di unità e subalterni, rilievi necessari, complessità dell’abuso, vincoli, pagamenti da ricostruire, correzioni dei dati e integrazioni richieste. Un preventivo attendibile richiede almeno l’esame preliminare della pratica: una cifra standard non descrive correttamente attività e responsabilità.
Dopo il rilascio del titolo
La concessione o il titolo in sanatoria definisce l’abuso indicato nella domanda accolta, ma non certifica automaticamente ogni aspetto dell’immobile. Prima di vendita, lavori o richieste di agibilità è opportuno controllare:
- corrispondenza tra titolo, stato attuale e planimetria catastale;
- presenza di opere successive non comprese nel condono;
- necessità di aggiornamento catastale;
- requisiti e documenti per l’agibilità, quando pertinente;
- eventuali prescrizioni o condizioni riportate nel provvedimento.
Esempio pratico: domanda del 1986 ancora pendente
Un proprietario trova nell’atto di acquisto il riferimento a una domanda presentata ai sensi della legge n. 47/1985, ma non possiede la concessione. Il tecnico identifica la pratica, verifica in SICER il titolare, acquisisce il fascicolo tramite SIPRE e confronta l’opera condonata con lo stato attuale. Solo dopo aver controllato documenti, pagamenti e possibili vincoli può predisporre l’asseverazione e scegliere il percorso corretto.
Se nello stesso immobile esistono opere interne più recenti estranee alla domanda storica, queste devono essere valutate separatamente: non diventano regolari per effetto del vecchio condono.
Domande frequenti sulla procedura semplificata
Nel 2026 si può presentare una nuova domanda di condono?
No. La procedura semplificata serve a definire domande storiche già presentate entro i termini delle leggi di condono applicabili.
Il cittadino può completare tutto senza tecnico?
Il cittadino accede e conferisce l’incarico, ma la richiesta semplificata richiede l’attività e l’asseverazione di un tecnico accreditato, che risponde delle dichiarazioni trasmesse.
La pratica si chiude sempre in 60 giorni?
No. Roma Capitale stima 60 giorni per circa il 55% delle pratiche che richiedono solo il controllo formale. I casi sottoposti a verifica sostanziale seguono il termine indicato di 120 giorni, salvo integrazioni e altre criticità.
La vecchia soglia di 450 metri cubi vale ancora per i controlli?
Non nel modello annunciato ad aprile 2026. La riforma elimina la soglia e il sorteggio, concentrando i controlli sostanziali su aree vincolate e dubbi concreti emersi in istruttoria.
Il silenzio assenso è automatico perché sono passati molti anni?
No. Occorre verificare tutti i presupposti e richiedere, quando applicabile, il perfezionamento e la certificazione tramite il percorso previsto da SICER.
Il condono rende automaticamente conforme anche il Catasto?
No. Catasto e regolarità urbanistico-edilizia hanno funzioni diverse. Dopo il titolo deve essere verificata la corrispondenza catastale e, se necessario, presentato l’aggiornamento.
Una CILA tardiva può sostituire una domanda di condono?
No. La CILA tardiva riguarda specifiche opere non strutturali riconducibili alla disciplina ordinaria; il condono definisce una domanda presentata in base a una legge speciale.
Fonti istituzionali aggiornate
- Nuova procedura semplificata approvata il 17 aprile 2026 – Roma Capitale
- SICER online: servizi, accesso e guide operative – Roma Capitale
- Modulistica per il condono edilizio – Roma Capitale
- U.O. Condono edilizio: competenze e contatti – Roma Capitale
- Diritti di segreteria dal 1° febbraio 2026 – Roma Capitale
- Legge regionale Lazio n. 12/2004, testo coordinato vigente
Richiedi una verifica preliminare della pratica
Indica numero della domanda di condono, legge di riferimento, ubicazione dell’immobile e documenti disponibili. Lo studio può verificare lo stato del fascicolo, gli atti da recuperare e i passaggi necessari prima dell’invio in SICER.
Contenuto verificato da Geom. Luigi Cireddu.
Aggiornamento: settembre 2026.